la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 53 sono
aggiunti i seguenti comuni:
    "2.  L'ufficio  di  Presidenza  assicura  inoltre  il  necessario
supporto     organizzativo    per    l'espletamento    dei    compiti
dell'associazione e di cui al precedente art. 2
   3. Gli oneri previsti dal precedente secondo comma fanno carico al
capitolo n. 26007,  del  bilancio  regionale  per  l'esercizio  1992,
concernente:   "Spese   postali,   telefoniche,  di  cancelleria,  di
resocontazione, di stampa,  di  documentazione  e  biblioteca  ed  in
genere di economato, spese per attrzzature ed arredamenti".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 28 aprile 1992
 
                                GIGLI